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Nel vasto panorama delle questioni legali che coinvolgono la vita condominiale, una tematica affrontata spesso nelle Assemblee di Condominio riguarda l’installazione dei pannelli solari sulle parti comuni degli edifici. Questo argomento è stato recentemente affrontato in una sentenza emessa dal Tribunale di Venezia n.662 del 2024.
La sentenza in questione ha sollevato importanti interrogativi riguardo all’applicazione dell’art. 1122 bis del c.c., il quale stabilisce le procedure da seguire nel caso in cui un condomino desideri installare pannelli solari sulle parti comuni dell’edificio e che recita:

“Secondo comma: E’ consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato. Terzo comma: Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini dell’installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L’assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali. 

Estratto dall’Art. 1122 bis del c.c.

Seguendo L’art. 1122 bis c.c, se non ci sono manifestazioni di interesse da parte di altri condomini, sarebbe permesso al condomino interessato di occupare lo spazio disponibile di superficie comune del tetto per l’installazione dei pannelli solari. Questa, precedente intrepretazione della giurisprudenza, almeno prima della sentenza qui citata, si basa sull’idea che L’artt. 1122 bis c.c. sia specifica per il caso dei pannelli solari e che, pertanto, prevalga sul principio generale dell’articolo 1102.

La sentenza mettendo, tuttavia, in luce le divergenze interpretative che esistono su questo tema caldo riflette sul fatto che l’articolo 1122 bis dovrebbe essere letto alla luce dell’articolo 1102 del codice civile, il quale sancisce il principio della par condicio tra i condomini. Ciò significherebbe che, indipendentemente dalla presenza di altri condomini interessati, il condomino che desidera installare i pannelli solari dovrebbe comunque garantire che vi sia spazio sufficiente per tutti.

Si riporta dalla sentenza:

 Una diversa interpretazione della norma condurrebbe alla conclusione, irragionevole, secondo cui il singolo condomino sarebbe legittimato, senza alcuna delibera assembleare ex art.1122 bis, co.3, c.c., ad occupare l’intero lastrico solare con propri pannelli fotovoltaici a discapito degli altri partecipanti e del loro diritto di pari uso della cosa comune. 

Estratto da Sentenza n.662 del 2024

La sentenza del Tribunale di Venezia ha contribuito a chiarire alcuni aspetti di questa questione, confermando l’orientamento al momento prevalente secondo cui deve essere garantito lo spazio per tutti i condomini, anche nel caso dell’installazione dei pannelli solari. Tuttavia, il dibattito non si esaurisce qui, poiché resta ancora da vedere come questa interpretazione verrà recepita dalla giurisprudenza e se sarà confermata da future sentenze, inclusa quella della Cassazione.

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