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L’introduzione dell’articolo 1130-bis nel codice civile, avvenuta con la riforma del condominio del 2012, ha segnato un punto di svolta nella gestione economica dei condomini italiani. Questa norma, infatti, ha delineato in modo chiaro e preciso cosa debba intendersi per rendiconto condominiale, elevandolo a strumento fondamentale per garantire trasparenza e correttezza nell’amministrazione di stabili.

Nella nostra ventennale esperienza nell’amministrazione condominiale, noi dello Studio Croce amministratore di condominio a Arcore, Villasanta, Lesmo, Ornago, Burago di Molgora, abbiamo notato che molti problemi nascono proprio da rendiconti poco chiari o incompleti. Il nostro consiglio è quindi quello di prestare particolare attenzione nella redazione di questo documento, fornendo tutte le informazioni necessarie in modo comprensibile, fornendo uno strumento che permetta ai condomini di avere un quadro chiaro della situazione economico-finanziaria del condominio.


Cosa Deve Contenere il Rendiconto Condominiale?


Ma cosa prevede esattamente questo articolo? Innanzitutto, stabilisce che il rendiconto deve componersi di tre elementi essenziali:

  1. Il registro di contabilità
  2. Il riepilogo finanziario
  3. Una nota sintetica esplicativa della gestione

Il registro di contabilità è il cuore pulsante del rendiconto. In esso devono essere riportate, in ordine cronologico, tutte le entrate e le uscite del condominio. Questo permette di avere una visione chiara e immediata dei flussi di cassa, consentendo ai condomini di comprendere come vengono utilizzate le loro quote condominiali.

Il riepilogo finanziario, invece, offre una panoramica più ampia della situazione patrimoniale del condominio. Non si limita alle semplici entrate e uscite,  ma fornisce una panoramica dello stato patrimoniale del condominio, includendo attività (ciò che il condominio possiede) e passività (ciò che il condominio deve). Include anche le riserve disponibili e i fondi vincolati per specifiche finalità e qualsiasi altro dato rilevante per comprendere lo stato di salute economica del condominio.

La nota sintetica esplicativa, infine, è lo strumento che permette di tradurre i numeri in un linguaggio comprensibile a tutti. In essa, l’amministratore condominiale deve spiegare in modo chiaro e conciso l’andamento della gestione, evidenziando eventuali criticità o punti di attenzione.


Dare ai condomini l’opportunità di verifica

Un aspetto particolarmente importante dell’articolo 1130-bis è l’enfasi posta sulla trasparenza. La norma stabilisce infatti che i condomini hanno il diritto di visionare in qualsiasi momento i documenti giustificativi di spesa e di estrarne copia a proprie spese. Questo permette un controllo costante e puntuale sulla gestione economica, prevenendo potenziali abusi o errori.

L’amministratore di stabili, dal canto suo, ha l’obbligo di conservare tutta la documentazione per dieci anni. Questa disposizione garantisce la possibilità di effettuare verifiche anche a distanza di tempo, offrendo un’ulteriore tutela ai condomini.

Noi dello Studio Croce amministrazione immobiliare a Arcore, Villasanta, Lesmo, Ornago, Burago di Molgora forniamo gratuitamente ai nostri condomini un sito internet protetto da nome utente e password dove visionare registro di  contabilità condominiale aggiornato puntualmente e a scadenza giornaliera, bilanci preventivi, bilanci consuntivi, estratto conto rate condominiali, documenti on-line, bacheca on-line, avvisi dell’amm.re ai condomini. Fornendo così ai condomini ogni informazione e possibilità di verifica così come previsto dall’Art 1130-bis


L’Approvazione del Rendiconto

Una volta redatto, il rendiconto condominiale deve essere presentato all’assemblea per l’approvazione. Questo è un momento cruciale, in cui i condomini possono esaminare il rendiconto, chiedere chiarimenti e, se necessario, richiedere modifiche. Solo dopo l’approvazione da parte dell’assemblea il rendiconto diventa ufficiale e vincolante.


E se ci Sono dei dubbi sulla correttezza del rendiconto?

Ma cosa succede se, nonostante queste precauzioni, i condomini nutrono dubbi sulla contabilità redatta dall’amministrazione di stabili? La legge ha previsto anche questa eventualità, stabilendo la possibilità di nominare un revisore condominiale che verifichi la contabilità. Questa nomina può essere effettuata in qualsiasi momento, con una delibera approvata con la stessa maggioranza necessaria per la nomina dell’amministratore.


In conclusione 

L’art. 1130-bis c.c. rappresenta una vera e propria rivoluzione nella gestione economica del condominio. Fornisce ai condomini gli strumenti necessari per un controllo efficace e puntuale, mentre offre all’amministratore immobiliare una guida chiara su come gestire e presentare la contabilità condominiale. Il risultato è una gestione più trasparente, che previene incomprensioni e potenziali conflitti, a tutto vantaggio della serenità della vita condominiale.

I professionisti dello Studio Croce di Arianna Croce operano come Amministratori di Condomini anche nei seguenti comuni della provincia di Monza e Brianza:

  • Arcore
  • Villasanta
  • Lesmo 
  • Ornago 
  • Burago di Molgora 

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